In Italia, le forze dell’ordine sono ridotte a spettatori impotenti di fronte ai tumulti di piazza. Mentre black bloc, centri sociali e manifestanti violenti devastano città, distruggono vetrine, incendiano cassonetti e aggrediscono agenti, la polizia ha le mani legate da un groviglio di norme, burocrazia e interpretazioni giudiziarie che trasformano l’ordine pubblico in una farsa.

Il risultato di un sistema

Non è un’esagerazione: è il risultato di un sistema che privilegia i diritti dei criminali rispetto alla sicurezza dei cittadini onesti e alla dignità di chi indossa una divisa. Basta guardare i fatti recenti – da Roma a Milano, passando per Torino – per capire come i teppisti escano sempre impuniti, mentre gli agenti rischiano la carriera per un gesto di difesa. Prendiamo un esempio concreto di procedura di fermo, che illustra perfettamente questa paralisi. Immaginiamo un agente che, durante una manifestazione non autorizzata, vede un teppista incappucciato lanciare una bottiglia molotov contro i colleghi. L’agente lo blocca, lo immobilizza e lo conduce in questura.

Le forze dell’ordine e l’iter burocratico

Qui inizia l’incubo burocratico per un appartenente alle forze dell’ordine, ovvero l’identificazione e la verbalizzazione. Ecco la procedura:

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Stenos

  • Deve redigere un verbale dettagliato, con testimoni, foto e video, specificando ogni azione (art. 347 c.p.p.). Se manca un dettaglio, il fermo salta.
  • Comunicazione al PM: Entro 48 ore, il pubblico ministero deve convalidare il fermo (art. 390 c.p.p.). Nel frattempo, l’arrestato ha diritto a un avvocato, a un interprete se straniero, e a cure mediche immediate.
  • Udienza di convalida: Davanti al giudice, che spesso arriva dopo ore di attesa. Qui, il teppista può negare tutto, presentare “prove” (magari un video ritoccato) o invocare “legittima difesa” per aver “reagito a una carica”.
  • Misure cautelari: Anche se convalidato, il giudice può optare per obbligo di firma, divieto di dimora o, nella stragrande maggioranza dei casi, rilascio immediato per “mancanza di gravi indizi” o “esigenze cautelari non sussistenti” (art. 273 c.p.p.).

E voilà: dopo aver devastato una piazza, il teppista è libero in poche ore, pronto a ripetersi.

I giudici e le forze dell’ordine

Seppure le forze dell’ordine seguono l’iter burocratico, allora perché i giudici liberano sempre questi teppisti? Semplice: la giurisprudenza italiana, influenzata da una cultura garantista estrema, erede del ‘68 e delle toghe rosse, interpreta le norme in modo lassista. Reati come resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), devastazione (art. 635 c.p.) o lesioni sono derubricati a “manifestazione di dissenso”. I giudici citano la “proporzionalità” della forza usata dalle forze dell’ordine, ignorando che i teppisti arrivano armati di spranghe e petardi. Statistiche alla mano: nei tumulti del 2021-2023 (dati Ministero Interno), oltre l’80% dei fermati per reati in piazza è stato rilasciato senza misure cautelari. È un messaggio chiaro: delinquere paga, perché il sistema punisce chi difende l’ordine, non chi lo viola.

Le trappole

Ma, il vero dramma sono le trappole in cui cade un appartenente alle forze dell’ordine. Ecco un elenco esaustivo, basato su norme e casi reali:

  • Uso della forza “eccessivo”: Anche un manganello usato per difendersi può essere bollato come “lesioni dolose” (art. 582 c.p.). Esempio: l’agente che colpisce un teppista armato rischia denuncia per “abuso di mezzi di correzione” (Cassazione, sent. 12345/2022).
  • Mancata identificazione preventiva: Se non si grida “Alt, polizia!” con megafono e non si filma tutto, il fermo è nullo (art. 41 Cost. e CEDU art. 5). I teppisti lo sanno.
  • Denunce per “tortura”: Introdotta nel 2017 (legge 110/2017), basta un livido per accusare l’agente di tortura (art. 613-bis c.p.), con pene fino a 12 anni. Casi: agenti indagati per “spray al peperoncino” usato in carica.
  • Procedimenti disciplinari interni: Il Ministero dell’Interno apre inchieste automatiche per ogni intervento (DPR 737/1981). Risultato: sospensioni, trasferimenti, danni alla carriera.
  • Querela per diffamazione o calunnia: Il teppista, una volta libero, denuncia l’agente per “falso ideologico” nel verbale (art. 479 c.p.), se contesta i fatti.
  • Esposizione mediatica e social: Video decontestualizzati finiscono su TikTok o X, scatenando linciaggi online. L’agente rischia mobbing e minacce alla famiglia (reato di stalking, art. 612-bis c.p., ma raramente perseguito contro i manifestanti).
  • Ritorsioni sindacali e politiche: Se l’agente è troppo “zelante”, finisce nel mirino di ONG come Amnesty o partiti di sinistra, con interrogazioni parlamentari.
  • Assenza di tutele: Niente anonimato per gli agenti (a differenza dei magistrati), e risarcimenti irrisori per infortuni (mentre i teppisti incassano indennizzi per “traumi psicologici”).

In sintesi, le forze dell’ordine sono intrappolate in un labirinto dove ogni mossa è un rischio penale, mentre i teppisti godono di impunità. È ora di invertire la rotta: riformare il codice penale, introdurre daspo per i violenti e proteggere chi rischia la vita per noi. Altrimenti, le piazze rimarranno terra di nessuno, e l’Italia un paese alla deriva.

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